Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 09 del 06.05.2010 ha determinato per l'anno 2010 le seguenti aliquote I.C.I.:
7 per mille, quale aliquota ordinaria, per tutte le altre fattispecie imponibili.
Sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, per specifica disposizione regolamentare:
a)l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
b)l’abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti al 1° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
c)due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal senso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;